Ambulanta Fabris

AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE SU CONCESSIONE

 A TUTTI GLI AMBULATORI GENERALI, PEDIATRICI E SCOLASTICI


Oggetto: Direttive in materia di comportamento dell’assistito durante l´assenza temporanea                    dal lavoro – regimi coordinati di movimento

  

Spettabili,

Inviamo la direttiva modificata ossia integrata inerente l´esercizio del diritto degli assistiti all´assenza temporanea dal lavoro e alla retribuzione dell´indennitá (di seguito: direttiva)

La modifica fondamentale riguarda il contenuto annesso al nuovo VI.capitolo che si riferisce alle direttive in materia di  comportamento dell´assistito durante la sua assenza temporanea dal lavoro.

 

La Legge sulle ulteriori misure intervenistiche nel settore sanitario 1 (di seguito: ZDIUPZ) entrata in vigore il 27.12.2025,infatti stabilisce  l´obbligo del medico personale, del medico designato e della

commissione medica di determinare in caso di assenza temporanea dal lavoro la durata e la ragione dell ´assenza, nonché  le norme di  comportamento dell´ assistito durante la durata di questa (es.regime di movimento,riposo rigoroso a letto, riposo, passeggiate).

Inoltre la novitá comprende anche l´obbligo del medico competente di informare in forma scritta  l´assitito e il datore di lavoro delle norme di comportamento

Lo ZZZS al fine di semplificare e uniformare la definizione delle direttive di comportamento e  la comunicazione che intercorre tra gli assistiti e i datori di lavoro, ha concordato assieme ai rappresentanti delle organizzazioni mediche primarie un codice unico  di comportamento In questo modo i medici di base, i medici designati e la commissione medica  sceglieranno in base alla condizione di salute dell´assistito un possibile regime di comportamento, che secondo la loro valutazione professionale dovrebbe contribuire al pronto recupero della capacitá lavorativa.

Le direttive conformi di comportamento sono importanti sopratutto dal punto d vista di trattamento equo di  tutti gli assistiti.

Le direttive strutturate in questo modo saranno anche supportate dall´informazione il che consentirá di familiarizzare piu facilmente gli assistiti e i loro datori di lavoro tramite i sistemi informativi (zVEM, SPOT), mentre negli ambulatori dei medici di base il lavoro sará notevolmente semplificato.

Lo ZZZS si sta giá operando in modo accellerato nella  preparazione  di soluzioni informative per la determinazione delle disposizioni sulle procedure e per la loro trasmissione.

Si prevedono che saranno stabilite entro il 30.giugno di quest´anno.

Gazzetta ufficiale della RS, n.111/25

 

Il tempo previsto dipende dalle soluzioni tecniche da parte degli operatori e da parte dello SPOT (Ministero per la trasformazione digitale)

Finché  non saranno implementate le sudette soluzioni tecniche, gli operatori saranno soggetti all´apertura di ogni assenza temporanea del lavoro e in caso di cambiamenti dello stato di salute del lavoratore (fa eccezione il caso di accompagnamento e coabitazione quando le regole non sono stabilite)  stabilire le direttive consoni e comunicarle per iscritto all´assistito e al datore di lavoro nel modo indicato al punto 2 del capitolo VI.Direttive

Questo comporta che il medico di base, nel determinare le istruzioni da seguire ne sceglierà una conforme  con contenuto dettagliato e le attività consentite (che il medico può determinare) che sono indicate al punto 3 del capitolo VI Direttive

 

L´assistito ed il datore di lavoro vengono informati  in forma scritta sulle direttive comportamentali defnite dal  medico nominato.

Vi informiamo che lo ZZZS ha predisposto per i pazienti  una presentazione chiara dei diversi regimi di movimento e delle sanzioni previste per le loro violazioni nonché i  codici QR e link sui siti Web dello ZZZS, dove il contenuto é presentato dettagliatamente.

Suggeriamo di posizionare  l´avviso riguardante i regimi  di movimento nei vostri ambulatori in luoghi ben visibili.

Desideriamo informarvi che con il nuovo regolamento (articolo 19 ZDIUPZ), la sanzione prevista per la violazione delle direttive si é  notevolmente appesantita e prevede che in  caso di violazione delle direttive di condotta l´indennitá dell´assistito viene  trattenuta fino alla conclusione dell´assenza temporanea dal lavoro, ma non oltre i 30 giorni.

Per questo motivo la precisione  delle direttive é di fondamentale importanza

Inoltre vi informiamo che in base alle disposizioni della ZDIUPZ, sono stati predisposti anche il Regolamento sulle disposizioni di comportamento dell´ assistito durante l´assenza temporanea dal lavoro e il Regolamento della gestione dei controlli laici, nonché la modifica del Regolamento sull´assicurazione sanitaria obbligatoria.

Tutti gli atti menzionati sono in corso di procedimento e non sono ancora stati adottati,

Oltre alle integrazioni menzionate, nelle disposizioni sono state cancellate le basi assicurative (08500, 02800- poiché non danno piu diritto all´indennitá), mentre é stata aggiunta la base assicurativa 12200  (lavoratore prima del pensionamento che lavora con  orario ridotto dell´80% ) e  che ha diritto all´indennitá

Redatto                                                                        Settore decisione diritti e dispositivi medici

Radmila Krunić                                                                           Ana Vodičar

                                                                                                 Capo – direttrice settore I.

Allegati:

– direttive in materia di  comportamento dell´assistito durante l´assenza temporanea dal lavoro

– avvisi dei  regimi di movimento

 

REGIMI IN MATERIA DI MOVIMENTO DURANTE L´ ASSENZA PER MALATTIA

 

1, RIPOSO A DOMICILIO

– ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO DELLA PROPRIA RESIDENZA

– USCITA CONSENTITA SOLO PER USUFRUIRE DI SERVIZI SANITARI

– LA PARTENZA PER L´ESTERO NON É AUTORIZZATA

2. RIPOSO A DOMICILIO CON USCITE NECESSARIE NEL LUOGO DI RESIDENZA

-USCITA CONSENTITA PER MOTIVI SANITARI

-MOVIMENTO LIMITATO NEL LUOGO DI RESIDENZA PER SODDISFARE I BISOGNI  DI BASE

-PARTENZA PER L’ESTERO SOLO  CON  PREVIA APPROVAZIONE DELLO  ZZZS

3. MOVIMENTO CONSENTITO NEL LUOGO DI RESIDENZA

-USCITA CONSENTITA PER MOTIVI SANITARI

-MOVIMENTO  CONSENTITO NEL LUOGO DI RESIDENZA PER SODDISFARE I BISOGNI DI BASE

-PARTENZA PER L´ESTERO SOLO CON PREVIA APPROVAZIONE DELLO  ZZZS

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PERMESSO DI SVOLGERE ATTIVITÀ STABILITE  DAL MEDICO (NEL LUOGO DI RESIDENZA)


4. MOVIMENTO CONSENTITO NEL LUOGO DI RESIDENZA E AL DI FUORI DI ESSO

– USCITA CONSENTITA PER MOTIVI SANITARI

– MOVIMENTO CONSENTITO NEL LUOGO DI RESIDENZA E AL DI FUORI  DI ESSO PER          SODDISFARE I BISOGNI DI BASE

– PARTENZA PER L ESTERO SOLO CON PREVIA APPROVAZIONE DELLO  ZZZS

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PERMESSO DI SVOLGERE ATTIVITÀ STABILITE  DAL MEDICO (NEL LUOGO DI RESIDENZA E AL DI  FUORI DI ESSO)

5. ASSISTENZA

-USCITA CONSENTITA PER MOTIVI SANITARI

-MOVIMENTO CONSENTITO NEL LUOGO DI RESIDENZA E AL DI FUORI DI ESSO  PER SODDISFARE I BISOGNI DI BASE

-ATTIVITÀ SU RACCOMANDAZIONE DEL MEDICO

-PARTENZA PER L’ESTERO SENZA PREVIA APPROVAZIONE  DELLO ZZZS

6. ISOLAMENTO

– LA PERSONA NON PUÒ LASCIARE IL PROPRIO DOMICILIO

7.PARTENZA ALL´ESTERO -AUTORIZZATA DALLO  ZZZS

-SOLO IN CASI ECCEZIONALI

NELLA DOMANDA E NELL´AUTORIZZAZIONE É OBBLIGATORIA L´ INDICAZIONE DEL  PAESE DI DESTINAZIONE E LA DURATA DEL SOGGIORNO ALL’ ESTERO

Conseguenze della violazione

Lo scopo dell’assenza per malattia è la guarigione e il rientro più rapido possibile al lavoro.
Pertanto, l’assistito deve seguire le indicazioni del medico e il regime di movimento prescritto, in caso contrario può perdere il diritto all’indennità.

                                                               ! Prima violazione:

Violazione

delle istruzioni                            – Il ZZZS rileva la violazione ed emette una decisione

comportamentali                       – la violazione viene registrata  

                                                             –  l´indennitá non viene revocata

Svolgimento                                !! Violazione ripetuta in 5 anni

di altre attivitá lavorative

retribuite                                       !!  perdita dell´ indennitá

                                                           -perdita dell` indennitá dal giorno della violazione

                                                            fino alla fine dell’assenza per malattia (massimo 30 giorni)

                                                           -la persona deve restituire l´indennita giá  percepita